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Sisma 2012: interventi di rimozione delle carenze strutturali

Sisma 2012: interventi di rimozione delle carenze strutturali

EMILIA ROMAGNA: interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico

A chi si rivolge:

Possono presentare la domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007, ad eccezione della sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca”

che abbiano sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei seguenti comuni:

  • PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (Campagnola Emilia, Campegine, Correggio, Fabbrico, Novellara, Reggio Emilia, Reggiolo,Rio Saliceto, Rolo)
  • PROVINCIA DI MODENA (Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Modena, Mirandola, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera)
  • PROVINCIA DI BOLOGNA (Argelato, Crevalcore, Galliera, Minerbio, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale)
  • PROVINCIA DI FERRARA (Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda)
  • PROVINCIA DI PIACENZA (Castelvetro Piacentino)

e che abbiano i seguenti requisiti:

  1. esercitano, o esercitavano al momento del sisma, l’attività all’interno dell’immobile oggetto dell’intervento o in qualità di proprietari abbiamo messo a disposizione l’immobile ad uso produttivo sulla base di un regolare titolo giuridico ad altra impresa che eserciti, o esercitasse al momento del sisma, nello stesso la propria attività;
  2. provvederanno a rimuovere le carenze strutturali elencate all’articolo 3, comma 8 del DL 74/2012 se necessario o se non superate con l’intervento di miglioramento sismico

Ciascuna impresa può presentare una o più domande, anche riferite ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale.

Contributo:

L’agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare

  • Euro 149.000,00 per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati alla sola rimozione delle carenze strutturali;
  • Euro 149.000,00 per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati al solo miglioramento sismico;
  • Euro 200.000,00, complessivi per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili e anche attraverso più domande, riguardanti entrambi gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico.

Scadenza:

dal 18 maggio 2017 e non oltre il 16 ottobre 2017

Spese ammesse:

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi già effettuati, dovranno essere sostenute a partire dal giorno 20 maggio 2012 e non oltre il 30 giugno 2018.

Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo possono riguardare:

INTERVENTI DI RIMOZIONE CARENZE GIÀ EFFETTUATI

A. Opere connesse all’eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:

  1. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
  2. presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
  3. presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
  4. eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.

B. Spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco, necessarie anche ai fini della verifica di sicurezza.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO GIÀ EFFETTUATI

  1. L’intervento di miglioramento sismico deve essere stato effettuato sulla base di un progetto;
  2. a conclusione degli interventi – in fase di domanda di erogazione deve aversi evidenza della acquisizione del certificato di agibilità sismico definitivo;
  3. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 6,5 euro/mq di superficie netta produttiva per ogni punto percentuale di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l’intervento pari almeno al 60%.
  4. nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;
  5. gli interventi di miglioramento sismico devono essere stati interamente completati prima della presentazione della domanda di contributo.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ANCORA DA EFFETTUARE

  1. la domanda può riguardare esclusivamente le costruzioni sottoposte a verifica di sicurezza;
  2. la domanda di contributo può riguardare esclusivamente gli interventi di miglioramento sismico;
  3. alla domanda di contributo deve essere allegata, la dichiarazione di avere ottenuto l’eventuale Certificato di agibilità sismica provvisorio;
  4. l’intervento di miglioramento sismico dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto;
  5. L’ intervento effettuato, dovrà essere conseguito un livello di sicurezza sismica dell’immobile oggetto dell’intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
  6. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 6,5 euro/mq di superficie netta produttiva per ogni punto percentuale di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l’intervento pari almeno al 60%. In ogni caso la spesa massima ammissibile non può superare le somma di € 300/mq analogamente a quanto previsto in altri provvedimenti commissariale per interventi di miglioramento sismico;
  7. nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;
  8. l’intervento di miglioramento sismico dovrà essere integralmente effettuato entro il 30 giugno 2018.

SPESE TECNICHE

Sono considerate ammissibili le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica e le spese connesse alla presentazione della domanda, nel limite massimo del 10% del totale degli interventi realizzati oggetto di ciascuna domanda.

Finalità:

La finalità è favorire la piena ripresa delle attività produttive garantendo condizioni di sicurezza adeguate.

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