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Start-up Innovativa

Start up innovativa, conosciamola meglio!

Una start up innovativa è una start up che produce e vende prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico.

La start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Società Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa e le società cooperative.

La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:
• la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
• la società deve essere costituita e operare da non più di 5 anni (60 mesi);
• deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
• il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
• non deve distribuire o aver distribuito utili;
• deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
• non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013)
3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013)

Essere start up innovativa offre molti Vantaggi. Ecco alcuni

  • Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale
  • Incentivi all’investimento in start-up innovative
  • Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online
  • Accesso diretto al Fondo Nazionale di Garanzia
  • Bandi a fondo perduto riservati alle start up innovative

 Cosa possiamo fare 

Siamo specializzati e forniamo una importante assistenza per la creazione delle start up innovative.
Le start up innovative sono società di capitali che devono avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Dall’anno 2016 vi sono state importanti semplificazioni che consentono ai contraenti di redigere un atto e dopo averlo firmato digitalmente depositarlo telematicamente al Registro delle Imprese.

Verifichiamo i requisiti per essere una start up innovativa secondo le prescrizioni di legge e ti seguiamo in tutte le fasi per l’evasione della pratica.

  • Costituzione società startup innovative
  • Dichiarazione inizio attività start up innovativa
  • Iscrizione delle start up innovative al Registro delle Imprese
  • Comunicazione Unica start up innovative

Ti assistiamo in tutti gli adempimenti anche per i depositi da effettuare esclusivamente in modalità telematica.

Costituzione delle start up innovative

Per la costituzione delle startup innovative la legge prevede due diverse modalità:

  • Secondo le consuete regole mediate appuntamento dal Notaio ed in tal caso il Notaio che ha redatto l’atto, è anche tenuto al deposito presso il Registro delle Imprese.
  • Secondo modalità semplificate e senza Notaio, predisponendo un atto costitutivo tipizzato che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto con la firma digitale dall’amministratore.

Ti forniamo assistenza, sia nel caso che la società venga costituita dal Notaio sia nel caso in cui si utilizzi la procedura semplificata. Se decidi per questa seconda opzione pensiamo a tutto noi.

 

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