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De Minimis – Regime di De Minimis per gli aiuti di stato

De Minimis – Regime di De Minimis per gli aiuti di stato

De Minimis – Regime di De Minimis per gli aiuti di stato
L’articolo 92 del Trattato di Roma vieta agli Stati Membri di concedere aiuti alle imprese poichè potrebbero avere delle ripercussioni sul libero mercato e sulla libera concorrenza, vi sono però alcune agevolazioni e aiuti di stato che possono essere concessi in deroga a questo divieto. 
Gli aiuti in “Regime di De Minimis” possono essere erogati dagli Stati in quanto il loro importo esiguo non ha influenza sulla libera concorrenza. Nel calcolo degli aiuti De Minimis si comprende ogni tipo di aiuto di stato, enti locali e regionali. 
 
Dal 1 gennaio 2007, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Ce n. 1998/2006, dovranno essere applicate le nuove norme comunitarie che regolano l’erogazione di aiuti di stato (finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale, contributi in conto interesse, agevolazioni e incentivi) ed in particolare sugli aiuti concessi in regime di “De Minimis” per il periodo periodo 2007-2013.
Le principali novità relative al regime di De Minimis sono: 
  • aumento del massimale degli aiuti da € 100.000 a € 200.000, da calcolarsi nell’arco di tre esercizi finanziari;
  • allargamento dei settori ammissibili anche alle imprese di trasporti (con un massimale limitato a € 100.000 per le imprese di trasporto su strada e l’esclusione degli aiuti destinati all’acquisto di veicoli;
  • estensione del campo di applicazione del regolamento alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (precedentemente escluse);
  • introduzione della non cumulabilità con altre agevolazioni nel caso in cui l’intervento in de minimis porti ad una intensità di aiuto superiore a quella stabilita dalla UE;
  • nel caso di finanziamenti agevolati, l’importo dell’agevolazione si determinerà calcolando la differenza fra il tasso agevolato applicato e il tasso di interesse praticato sul mercato al momento della concessione del finanziamento (nella regolamentazione precedente, il calcolo del differenziale era effettuato rispetto al tasso di riferimento comunitario).

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